Lo Statuto

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del Panathlon International

Articolo  1 – Costituzione – Denominazione – Emblema

Articolo  2 – Territorio – Sede

Articolo  3 – Scopo e Funzioni

Articolo  4 – Anno Sociale

Articolo  5 – Diritti e doveri del Club

Articolo  6 – Soci

Articolo  7 – Ammissione dei soci

Articolo  8 – Doveri e diritti dei soci

Articolo  9 – Qualifiche onorarie

Articolo 10 – Riunioni

Articolo 11 – Attività sociali

Articolo 12 – Trasferimenti

Articolo 13 – Impedimenti e dimissioni

Articolo 14 – Provvedimenti a carico del socio

Articolo 15 – Organi del Club

Articolo 16 – Assemblea

Articolo 17 – Presidente del Club

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

Articolo 19 – Collegio dei Revisori contabili (C.R.C.)

Articolo 20 – Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)

Articolo 21 – Modalità di voto

Articolo 22 – Sistema di garanzie: Ricorsi

Articolo 23 -  Sistema di garanzie:Procedure

Articolo 24 – Regolamento del Club

Articolo 25 – Modifiche allo statuto del Club

Articolo 26 – Scioglimento del Club

Articolo 27 – Disposizioni finali        

 

 

 

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione – Emblema

1. E’ costituito in Pesaro il Panathlon Club di Pesaro, d’ora in poi chiamato per brevità Club, associazione aconfessionale, apartitica, senza distinzione di sesso e di razza e senza fini di lucro.

2. Esso è membro del Panathlon International e ne accetta le norme dello Statuto e del Regolamento, conformando ad esse la sua attività.

3.  Il suo motto è Ludis iungit”.

Ha per emblema un disco su fondo azzurro, recante al centro l’immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole “Panathlon International”, il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque spazi con i colori dei cerchi olimpici, al di sopra (o al di sotto) del quale sono riportate in oro le parole Club di Pesaro”.

 

Articolo 2 – Territorio – Sede

1.  Il territorio del Club comprende la circoscrizione amministrativa sovra comunale stabilita dal Consiglio Centrale ed esplicitamente il territorio comprendente i comuni della Provincia di Pesaro ed Urbino.

Il Club esprime parere consultivo al Governatore d’Area, laddove sia proposta la costituzione di un altro Club nell’ambito della stessa Circoscrizione.

2.  Il Club ha sede nel Comune di Pesaro.

 

Articolo 3 – Scopo e Funzioni

1.  Il Panathlon Club di Pesaro ha per finalità l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.

A tale scopo:

a)      favorisce l’amicizia fra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;

b)      agisce, con azioni sistematiche e continue,per la diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, alla solidarietà ed al Fair Play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli;

c)      promuove studi e ricerche sui temi dello sport e dei suoi rapporti con la società, collaborando con la scuola, l’università ed altre istituzioni culturali e li divulga nell’opinione pubblica;

d)      attua forme concrete di partecipazione intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dagli ordinamenti nazionali, regionali e locali;

e)      si adopera per garantire a tutti la possibilità di una sana educazione sportiva, senza distinzione di razza, di sesso e d’età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica, culturale e sportiva;

f)       instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche locali e con i responsabili locali dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative legislative ed amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;

g)      quale Club di servizio respinge il ricorso a tutti i tipi di doping, di violenza, di razzismo e di corruzione, pone in atto, incentiva e sostiene le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping;

h)      attua nel proprio territorio ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2.  L’attività del Club si fonda sul volontariato dei propri soci.

 

Articolo 4 – Anno Sociale

1.  L’anno sociale del Club corrisponde all’anno solare.

 

Articolo 5 – Diritti e doveri del Club

1.  Il Club quale componente del P.I., esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabili dell’articolo 3 dello Statuto e dell’articolo 4 del Regolamento del P.I., nonchè dalle norme del Regolamento Distrettuale e del Regolamento d’Area

2.  Esso è tenuto agli adempimenti amministrativi ed al versamento della quota annuale pro-capite d’affiliazione al P.I.; parimenti è tenuto al versamento della quota Distrettuale e della quota al Governatore  d’Area, il tutto secondo le scadenze stabilite da tali Organismi.

 

Articolo 6 – Soci

1.  Possono far parte del Club le persone maggiorenni, d’ambo i sessi, residenti o domiciliate nel suo territorio, che si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali contemplate nel Regolamento del P.I., distinguendosi per comportamento consono allo spirito panathletico.

2.  Ogni socio è nominato in rappresentanza di una delle categorie sportive comprese nell’elenco allegato al Regolamento del P.I..

3.  Il Consiglio Direttivo può chiedere, altresì, al Presidente del P.I. di consentire l’inserimento di discipline aventi rilevanza locale.

 

Articolo 7 – Ammissione dei soci

Le procedure d’ammissione sono quelle previste dall’art. 5 del Regolamento del P.I.:

1.  Possono entrare a far parte di un Club solo le persone aventi i requisiti stabiliti dall’art. 4 dello Statuto del P.I., che rappresentino le categorie sportive previste nell’allegato 1 al presente statuto.

2. L’elenco delle categorie predette viene stabilito e aggiornato dal Consiglio Internazionale, il quale può anche istituire, per sport aventi larga diffusione, la suddivisione in sottocategorie.

3. La proposta di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo da almeno due Soci del Club, di cui almeno uno garante, e corredata dal curriculum completo dell’aspirante.

4. Il Consiglio Direttivo del Club istituisce permanentemente un’apposita commissione, costituita da almeno tre Soci, non facenti parte del Consiglio direttivo, per effettuare l’istruttoria circa l’ammissibilità dell’aspirante al Club. Tale commissione ha la medesima durata del Consiglio direttivo, ed è rinnovabile.

5. La commissione riferisce gli esiti dell’istruttoria, con parere consultivo al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in apposita riunione, provvede alla proposta di ammissione e decide deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio, l’ammissione. La procedura si svolge riservatamente, senza che l’aspirante possa venire a conoscenza delle motivazioni della decisione.

6. Il nuovo socio deve accettare i principi, le finalità e gli impegni del P.I. e viene ammesso nel Club in forma solenne.

 

Articolo 8 – Doveri e diritti dei soci

1.  Ai sensi dell’art. 4 punto 3 dello Statuto Internazionale, con l’ammissione il socio si impegna sul suo onore a:

a)      perseguire le finalità statutarie del P.I.;

b)      conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta;

c)      partecipare agli incontri e alle riunioni sociali;

d)      cooperare attivamente, in prima persona, ad ogni iniziativa promossa dal club, o da questi organizzata in attuazione di deliberazioni del P.I., del Distretto o dell’Area, anche mediante l’assunzione di specifici ruoli nei “services”;

e)      adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni del  Club.

f)       sottoporre ogni eventuale controversia attinente i comportamenti nell’attività panathletica esclusivamente agli Organi di giustizia interna dell’Associazione;

g)      accettare, inoppugnabilmente, tutte le determinazioni degli Organi statutari e tutte le decisioni emesse dai competenti Organi di giustizia interna, una volta divenute definitive.

2.  Il socio partecipa alla vita del Club, alle riunioni e ad ogni altra iniziativa sociale, alle Assemblee del Club ed alle votazioni, se in regola con le quote sociali.

Ha diritto di fregiarsi del distintivo del Club.

3.  Il socio è tenuto al versamento di una quota annuale da determinarsi dall’Assemblea del Club, comprensiva del contributo dovuto al P.I., al Distretto Italia e al Governatore d’Area, che può essere corrisposto anche a rate semestrali anticipate rispettivamente entro il 15 febbraio e il 15 luglio di ciascun anno.

4.  I soci che hanno compiuto gli 82 anni d’età ed hanno maturato almeno 20 anni d’anzianità di iscrizione, mantengono la qualifica di panathleti anche se impediti a partecipare alle attività del Club e possono essere esentati, su richiesta motivata del Club e del socio, dal pagamento della quota d’affiliazione al P.I., al Distretto Italia e al Governatore d’Area. Gli stessi soci potranno inoltre usufruire della riduzione della quota annuale nella misura massima del 50%.

5. Il Consiglio Direttivo del Club, può stabilire incentivi e agevolazioni per l’ammissione e la frequenza di soci fra i 18 e i 30 anni d’età e può presentare agli Organi Centrali progetti finalizzati allo stesso scopo.

6.  Il socio di un altro club ha il diritto di partecipare a riunioni del Club, corrispondendone il costo.

 

Articolo 9 – Qualifiche onorarie

1.   Il Club può nominare soci onorari:

a)       nominare un Presidente Onorario, scelto tra i Past President del Club che abbia reso servizi eccezionali alla causa del Club;

b)      nominare ad onorari soci ordinari del Club che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e che abbiano dato un importante contributo alla vita del Club;

c)      può altresì nominare Soci Onorari personalità di prestigio non socie in riconoscimento d’eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici.

2.  La nomina a Presidente e a Socio Onorario è deliberata dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei votanti.

3.  Sono a carico del Club le quote annuali d’affiliazione al P.I. al Distretto Italia e al Governatore d’Area del Presidente Onorario e dei Soci Onorari.

4.  Il Presidente Onorario può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 10 – Riunioni

1.  Il Club si riunisce, di norma, una volta al mese, e possibilmente almeno 10 volte l’anno, in luogo, giorno ed ora fissati dal Consiglio Direttivo preferibilmente con cadenze ricorrenti.

2.  Nel corso delle riunioni mensili, non necessariamente conviviali, vengono trattate in ordine prioritario le risoluzioni approvate dai Congressi Internazionali ed eventualmente quelle approvate dalle Assemblee e dai Congressi Distrettuali e d’Area, nonchè le azioni di altri Club e gli argomenti attinenti alle finalità del P.I..

3.  Il Club promuove e organizza, singolarmente o con altri soggetti pubblici o privati, riunioni pubbliche (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) in sedi aperte alla cittadinanza, sui temi attinenti alle finalità del movimento panathletico.

4.  Il resoconto delle riunioni è inviato, a cura del Segretario del Club, al P.I. e al Governatore d’Area.

5.  Il Presidente del P.I., i Dirigenti Centrali, il Presidente del Distretto Italia, il Governatore d’Area o loro rappresentanti ufficiali, possono presenziare alle riunioni del Club con diritto di precedenza, secondo le regole del cerimoniale del P.I..

 

Articolo 11 – Attività sociali

1.  Il Club programma e realizza le attività funzionali alle finalità di cui al precedente articolo 3.

2.  Per qualsiasi iniziativa fuori dell’ambito del proprio territorio è tenuto a richiedere l’autorizzazione:

a)      del Governatore d’Area a livello d’Area;

b)      del Presidente del Distretto Italia, o del Consiglio Internazionale del P.I., a livello sovra area territoriale o sovra territorio nazionale, previa informazione al Governatore d’Area;

c)      è buona norma invitare il Presidente del Club sul cui territorio si svolge l’iniziativa.

 

Articolo 12 – Trasferimenti

1.  Su richiesta del socio che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in territorio di altro Club, il Club segnala il nominativo alla Segreteria Generale del P.I., al Distretto, all’Area ed al nuovo Club competente per territorio che, qualora accetti l’interessato, lo registra tra i propri soci, riconoscendogli l’anzianità maturata.

2.  Il socio che pur non avendo mutato la propria residenza o il proprio domicilio, intenda trasferirsi ad altro Club, deve richiedere, per iscritto la relativa autorizzazione al Consiglio Direttivo del Club. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo conceda l’autorizzazione ne informerà, oltre l’interessato, l’altro Club, la Segreteria del P.I., il Presidente del Distretto Italia e il Governatore d’Area. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non si pronunci sulla richiesta del socio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, l’autorizzazione si intende accordata.

3.  Nel caso in cui il Consiglio Direttivo neghi, per giustificati motivi, l’autorizzazione, l’interessato può presentare ricorso nei modi e nei termini indicati all’art. 22 del presente Statuto.

4.  Il Club registra, entro 30 giorni, i nominativi di quei panathleti che, provenienti da altri club, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento ad esso stesso.

5.  Il versamento della quota semestrale di affiliazione al P.I., quella al Distretto Italia e quella  al Governatore d’Area per i soci trasferiti al Club di Pesaro, è a carico del Club stesso soltanto nel caso in cui alla data di scadenza del termine utile per il versamento della quota il socio risulti già iscritto al Club.

 

Articolo 13 – Impedimenti e dimissioni

1.  Il Socio che per ragioni personali sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del Club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino a 1 anno, rinnovandolo sino ad un massimo di 2 anni complessivi.

2.  Il Presidente sentito il Consiglio direttivo, esonera il socio da ogni impegno e da ogni onere finanziario verso il Club, ad eccezione della quota di affiliazione internazionale della quota Distrettuale e di quella al Governatore d’Area. Al termine del periodo massimo di impedimento (2 anni) il socio rientra automaticamente a far parte del Club.

3.  Il socio che intenda dimettersi, presenta lettera di dimissioni al Presidente del Club, motivandole sinteticamente. Le dimissioni decorrono dal 30 dicembre successivo alla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il socio è tenuto al versamento della quota dovuta sino alla fine dell’anno di competenza.

4.  Il socio che intenda rientrare nel Club, deve presentare domanda scritta di riammissione al Presidente. Il Consiglio Direttivo, verificato che dalle dimissioni non siano maturate ragioni ostative, riammette il socio nel Club, ed è fatta salva la pregressa anzianità.

 

Articolo 14 – Provvedimenti a carico del socio

1. Nei confronti dei soci inadempienti o responsabili di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e della gravità del fatto contestato, il Consiglio direttivo del Club adotta le seguenti sanzioni:

a)      ammonizione;

b)     sospensione dall’attività sociale fino ad un anno;

c)      decadenza

d)     radiazione.

2. L’adozione dei provvedimenti su indicati deve esser preceduta dall’espletamento della seguente procedura:

a)      il Presidente sollecita per iscritto il socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari. Nel caso in cui il socio non adempia e non giustifichi il proprio comportamento, entro i successivi quindici giorni, il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, intimandogli l’adempimento. Trascorsi trenta giorni senza che il socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile:

b)      il Consiglio Direttivo accertata l’esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato a maggioranza semplice dei componenti, delibera la sanzione del caso. Il Presidente comunica per scritto il provvedimento al socio nei successivi dieci giorni;

c)      per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo;

d)      i provvedimenti relativi ai nominativi dei soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile, devono essere comunicati dal Segretario del Club, entro quindici giorni, al Governatore di Area, al Presidente del Distretto Italia ed alla Segreteria Generale del P.I., che provvederà alle annotazioni conseguenti;

e)      i soci radiati da un Club non possono essere riammessi, né possono essere ammessi in altro Club.

 

Articolo 15 – Organi del Club

1.  Sono organi del Club:

a)      l’Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;

b)      Il Presidente del Club;

c)      Il Consiglio Direttivo;

d)      Il Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.);

e)      Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (C.G.S.).

 

Articolo 16 – Assemblea

1.  L’Assemblea è l’assise di tutti i soci regolarmente iscritti, e in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

2.  L’Assemblea ordinaria annuale è convocata dal Consiglio Direttivo e si svolge nel mese di gennaio.

3.  L’ordine del giorno, da inviarsi almeno trenta giorni prima, comprende:

a)      la relazione del Presidente del Club sull’attività sociale dell’anno decorso e le linee programmatiche sull’attività del nuovo anno, con particolare riferimento alle azioni di “servizio”;

b)      eventuale passaggio di consegne conseguente alla variazione delle cariche sociali avvenute con assemblea elettiva di cui al comma 4 art. 16;

c)      il consuntivo finanziario dell’esercizio precedente già approvato dal Consiglio Direttivo del Club;

d)      la relazione del Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.) sul consuntivo di cui alla lettera b);

e)      progetto di bilancio preventivo;

f)       la proposta di determinazione della quota annuale;

g)      ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.

4.  L’Assemblea ordinaria è convocata, altresì, con le medesime modalità, per il rinnovo delle cariche sociali entro il mese di dicembre del secondo anno del nuovo mandato biennale.

L’ordine del giorno dovrà comprendere:

a)      la relazione del Presidente in carica sull’attività svolta, con particolare riferimento alle azioni di servizio;

b)      determinazione da parte dell’Assemblea del numero di Consiglieri da eleggere per il nuovo biennio;

c)      elezione del Presidente del Club a scrutinio segreto anche in presenza di una sola candidatura;

d)      l’elezione degli altri Organi sociali con votazioni separate, sempre a scrutinio segreto;

e)      ogni altro argomento di carattere generale attinente agli scopi del Club.

Il socio che intenda candidarsi ad una delle cariche sociali previste nel presente Statuto deve darne comunicazione alla Segreteria del Club almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea elettiva. I candidati alle cariche sociali hanno diritto di prendere la parola in sede di Assemblea per presentare la propria candidatura.

5. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto, in ogni tempo, con avviso diramato almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea, per discutere e deliberare su:

a)      modifiche allo Statuto del Club;

b)      elezione del Presidente in caso di vacanza per qualsiasi causa;

c)      rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri;

d)      rinnovo degli altri organi in caso di vacanza della maggioranza dei loro componenti;

e)      argomenti proposti da almeno 1/3 (un terzo) dei soci;

f)       motivi di particolare interesse, gravità ed urgenza;

g)      adozione del Regolamento del Club;

h)      scioglimento del Club.

6.  Per la validità dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega della metà più uno dei soci in regola con le quote sociali. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti di persona o per delega.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

7.  Per la validità dell’Assemblea Straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto del Club è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

8.  Per la validità dell’Assemblea Straordinaria, che debba deliberare su proposte di scioglimento del Club, è necessaria sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

9.  In tutte le Assemblee è previsto il voto per delega. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

10.  Copia del verbale d’Assemblea è inviato, a cura del Segretario del Club, entro 15 giorni alla Segreteria Generale del P.I. ed al Governatore d’Area.

11.  Contro le deliberazioni assembleari del proprio Club viziate da violazioni statutarie e regolamentari il socio ha facoltà di proporre ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 22 del Presente Statuto.

 

Articolo 17 – Presidente del Club

1.  Il Presidente del Club è eletto dall’Assemblea ordinaria, con votazione separata, entro il mese di gennaio dell’anno di scadenza del biennio.

Dura in carica due anni, con decorrenza dal 1° Febbraio successivo all’elezione.

La carica di Presidente ha durata biennale ed è rinnovabile per un solo biennio.

2.  Il Presidente è il legale rappresentante del Club, detiene la firma sociale, sovraintende a tutta l’attività del Club, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della precisa osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

3.  Il Presidente uscente, (Past President) ove abbia completato il proprio mandato, fa parte del successivo Consiglio Direttivo con diritto di voto.

4.  In caso di vacanza del Presidente, o in caso di impedimento definitivo dello stesso, ne assume le funzioni il Vicepresidente vicario fino all’Assemblea straordinaria che provvederà alla nuova nomina e che dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla data dell’insediamento del Vicepresidente vicario. Il nuovo Presidente resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

5.  Il Regolamento del Club può prevedere il Consiglio dei Past President, in questo caso viene convocato dal Presidente in carica, quale eventuale organo consultivo per le proposte d’elezione delle cariche sociali e per ogni altro argomento d’interesse generale attinente alla vita del Club.

6. In caso di cessazione anche non contemporanea dalla carica, durante il mandato, di oltre la metà dei consiglieri originariamente eletti, il Presidente decade dalla carica insieme all’intero Consiglio Direttivo ed in tal caso si provvede a convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione delle nuove cariche sociali, da tenersi entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento.

7.  E’ istituito, quale organo consultivo del Presidente, l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Past-President, dai Vice presidenti e dal Segretario.

 

Articolo 18 – Consiglio Direttivo

1.  Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria, con votazione separata ed entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del biennio.

2.  Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° Febbraio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3.  Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è composto da un numero di consiglieri non superiore a nove, stabilito dall’Assemblea prima che si proceda alle votazioni, e dall’ultimo Past-President, sempreché sussista la condizione prevista dall’art. 17 comma 3.

4.  Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina uno o due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Il primo Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni provvisorie.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo interno, su proposta del Presidente; è responsabile della Segreteria e ne risponde al Presidente e al Consiglio Direttivo; partecipa alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, provvedendo alla verbalizzazione.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per il biennio di sua competenza; deve possedere specifica esperienza amministrativa e finanziaria. E’ scelto tra i panathleti e la sua carica è compatibile con altre. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, se non riveste la carica di Consigliere o Presidente.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere accorpate.

5.  Il Consiglio è l’organo di direzione del Club ed esercita ogni potere per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che per le materie riservate dallo Statuto all’Assemblea dei soci. Esso è convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno, e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6.  I consiglieri che, nello stesso anno, risultino assenti non giustificati per oltre la metà delle riunioni, anche non consecutive, decadono dalla carica.

7.  Qualora, durante il biennio, vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, si provvederà al subentro, fino alla metà, nell’ordine di votazione dei non eletti.

8.  In caso di vacanza di oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente, o chi ne esercita le funzioni, convoca l’Assemblea straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

9.  Il Consiglio rinnovato resta in carica fino alla scadenza del biennio panathletico.

10. La mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della relazione annuale del Consiglio Direttivo determina la decadenza dello stesso.

 

Articolo 19 – Collegio  dei Revisori Contabili (C.R.C.)

1.  Il Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.) del Club è eletto dall’Assemblea ordinaria, con votazione separata, entro il mese di Gennaio successivo alla scadenza del biennio.

Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° Febbraio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2.  Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

3.  Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.

4.  In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l’Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.

5.  Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 gennaio dell’anno in cui si svolgono le elezioni.

6.  Il Collegio dei Revisori Contabili esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci, e riferisce con relazione scritta sul rendiconto finanziario all’Assemblea ordinaria.

7.  Il Presidente del Collegio, o altro componente da lui delegato, ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 20 – Collegio Arbitrale  e di Garanzia Statutaria (C.G.S.)

1.  Il Collegio Arbitrale di Garanzia Statutaria (C.G.S.) del Club è eletto dall’Assemblea ordinaria, con votazione separata, entro il mese di Gennaio successivo alla scadenza del biennio.

Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° Febbraio successivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2.  Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

3.  Nella prima riunione i membri effettivi nominano, nel loro seno, il Presidente.

4.  In caso di vacanza della maggioranza dei membri effettivi, il Consiglio Direttivo del Club indice l’Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio.

5.  Il Collegio rinnovato resta in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono le elezioni.

6.  Il C.G.S. giudica in prima istanza sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, nonché sui ricorsi contro altri soci per lesione dei principi associativi secondo le norme di cui all’art. 22 del presente Statuto.

 

Articolo 21 – Modalità di voto

Tutte le votazioni avvengono per voto palese fatta eccezione per quelle concernenti l’elezione delle cariche sociali, le quali devono avvenire per voto segreto.

 

Articolo 22 – Sistema di garanzie: Ricorsi

(Art. 34 del Regolamento del Panathlon International)

1. Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo del Club, il Socio ha facoltà di ricorrere, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 35 del Regolamento del P.I., in prima istanza al Collegio Arbitrale del Club, in seconda istanza, al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) ove ne abbia interesse.

2.  Contro le deliberazioni delle assemblee del proprio club viziate da violazioni statutarie o regolamentari, il Socio ha facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 35 del Regolamento del P.I., in prima istanza al Collegio Arbitrale del Club, in seconda istanza, al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) ove ne abbia interesse.

3.  Il Consiglio direttivo del Club ha analoga facoltà di ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 35 del Regolamento del P.I., in unica istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria  del P.I. (C.G.S.) ove ne abbia interesse.

4. Contro il Socio o i Soci che avessero contravvenuto, con il loro comportamento, ai principi richiamati all’art. 8 del presente Statuto, il Socio offeso ha facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 35 del Regolamento del P.I., in prima istanza al Collegio Arbitrale del Club, in seconda istanza, al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e in terza istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.).

5. La controparte ha analoga facoltà di ricorso, con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 35 del Regolamento del P.I., in prima istanza al Collegio Arbitrale di Area e/o distrettuale e in seconda istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) ove ne abbia interesse.

 

Articolo 23 – Sistema di garanzia: Procedure

(Art. 35 del Regolamento del Panathlon International)

1. I ricorsi vanno inoltrati al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria di Competenza e comunicati alla parte contro interessata entro dieci giorni dalla notizia del provvedimento o del comportamento contro il quali si vuole ricorrere.

I Collegi Arbitrali del Club, di Area e/o distrettuali decidono entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso e comunicano la decisione nel testo integrale agli interessati entro i successivi venti giorni. Contro tale decisione si può proporre ricorso al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) entro i quindici giorni successivi la ricezione del Provvedimento impugnato.

Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. (C.G.S.) decide inappellabilmente entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso e la decisione viene comunicata agli interessati entro trenta giorni dall’adozione.

2.  Il decorso dei termini per le decisioni dei Collegi può essere interrotto una sola volta per effetto della richiesta scritta di chiarimenti o di documenti inviata dal Collegio deliberante alla parte interessata.

 

Articolo 24 – Regolamento del Club

Il Club può dotarsi di un proprio regolamento.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 16, approva il Regolamento del Club, contenente le norme d’attuazione del presente Statuto, richiamandosi integralmente a quanto stabilito dal Regolamento del P.I..

 

Articolo 25 – Modifiche allo Statuto del Club

Le proposte di modifiche al presente Statuto, che non siano in contrasto con lo Statuto con il Regolamento del P.I., con il Regolamento del Distretto Italia e con quello d’Area, sono sottoposte dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 16.

 

Articolo 26 – Scioglimento del Club

1. La proposta di scioglimento del Club è sottoposta dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea straordinaria, con le modalità di cui al comma 8  dell’art. 16.

2.  Della convocazione dell’Assemblea è data tempestiva comunicazione, a cura del Segretario del Club, al Presidente del P.I., al Presidente del Distretto Italia e al Governatore d’Area.

3.  Non si fa luogo allo scioglimento nel caso che almeno 12 soci s’impegnino a proseguire l’attività del Club.

4.  In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina due fiduciari, scelti fra i soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione del Club.

5. L’eventuale saldo attivo proveniente dalla liquidazione sarà devoluto al Panathlon International, ovvero ad iniziative sportive locali a carattere sociale.

 

Articolo 27 – Disposizioni Finali

1.  Al presente Statuto sono allegate, e ne fanno parte integrante e sostanziale:

Ø      la “Carta del Panathleta”

Ø      la “Carta del Fair Play” approvate dal Consiglio Internazionale del P.I.

2.  Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento del P.I. e dei Regolamento del Distretto e dell’Area.

3. Il Presente Statuto approvato dall’Assemblea straordinaria del Club di Pesaro entra in vigore il giorno successivo alla data in cui è dichiarato esecutivo dal Comitato di Presidenza del P.I. e contestualmente cessa la validità del precedente Statuto.

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